Whistleblowing -Segnalazione Illeciti
Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. Il Decreto raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato, volta a una maggiore tutela del whistleblower.
La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall’altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato.
Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.
Garantire la protezione - sia in termini di tutela della riservatezza ma anche in caso di ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.
Tale protezione, oltre ad essere, ora, ulteriormente rafforzata, è anche estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell’intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l’istituto in questione un importante presidio per la legalità, per la concorrenza e per garantire il buon andamento e l’imparzialità delle pubbliche amministrazioni.
La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’Autorità giudiziaria.
Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto pubblico o privato, in qualità di: dipendenti pubblici-lavoratori subordinati di soggetti del settore privato-lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato-collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato -volontari e i tirocinanti-azionisti.
La disciplina in esame non si applica “alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerente ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate”.
La Multiss S.p.A. ha attivato una piattaforma informatica per la segnalazione di illeciti (whisteblowing) al seguente indirizzo https://multissspa.segnalazioni.net .
La piattaforma è gestita dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dall'ODV della Multiss SpA
| Allegati | |||
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| File | Documento | Data | Dimensione |
| PROCEDURA SEGNALAZIONI E INDAGINI - WISTLEBLOWING rev 3 del 05.05.2023 | (307.02 KB) | ||
Data di creazione:
16/11/2023
Data di ultima modifica:
22/11/2023